Circolare 13

Informativa sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, validità dell’anno scolastico e giustificazione delle assenze.

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Personale scolastico

Personale amministrativo
Gentili Genitori e Affidatari,
nell’ottica di una costante e trasparente collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e le Famiglie, si trasmette la presente informativa riguardante la normativa nazionale e regionale che disciplina la frequenza degli alunni della Scuola Primaria. Si ricorda che la frequenza regolare delle lezioni è un diritto del minore e un presupposto imprescindibile per il successo formativo e l’inclusione sociale.
1. Inasprimento delle sanzioni per l’elusione dell’obbligo (Decreto Caivano – L. 159/2023)
In materia di vigilanza sull’obbligo di istruzione, la Legge n. 159/2023 (Decreto Caivano) ha modificato significativamente il quadro sanzionatorio inserendo l’art. 570-ter del Codice Penale. Le responsabilità per gli esercenti la potestà genitoriale sono estremamente severe:
·         Evasione assoluta (Mancata iscrizione): È punita con la reclusione fino a due anni.
·         Elusione dell’obbligo (Assenze ingiustificate prolungate): Qualora l’alunno accumuli assenze non giustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di tre mesi, il Dirigente Scolastico è tenuto per legge a effettuare formale segnalazione al Sindaco e ai Servizi Sociali. Se l’inadempimento persiste senza giusto motivo, la norma prevede la reclusione fino a un anno per i genitori.
 
·         Perdita dei benefici economici: La mancata giustificazione e l’elusione continuativa dell’obbligo scolastico comportano, inoltre, la decadenza dal diritto a ricevere l’Assegno di Inclusione (ADI) o altri sussidi statali legati al nucleo familiare.
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2. Validità dell’anno scolastico e calcolo delle ore (Limite dei 3/4)
In conformità con il D.P.R. 122/2009 e il D.Lgs. 62/2017, ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) dell’orario annuale obbligatorio. Il calcolo tiene conto sia dei giorni di assenza intera, sia della somma dei minuti relativi a ingressi in ritardo o uscite anticipate.
Il monte ore varia a seconda del modello orario del plesso:
Modello Orario Settimanale
Monte Ore Annuale Complessivo
Presenza Minima Richiesta (75%)
Limite Massimo Assenze Consentite (25%)
Tempo Normale (27 ore)
891 ore
669 ore
222 ore (circa 41 giorni)
Tempo Pieno (40 ore)
1320 ore
990 ore
330 ore (circa 41 giorni)
 
Il superamento del limite massimo di assenze (25%), in assenza di motivate deroghe (es. gravi e documentati motivi di salute o terapie stabili), comporta l’ eventuale non validità dell’anno scolastico e l’ eventuale conseguente non ammissione alla classe successiva.
3. Modalità di giustificazione e abolizione del Certificato Medico
A seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13, finalizzate alla semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario, si comunica quanto segue:
·         Abolizione del certificato medico: Non è più obbligatorio presentare il certificato del pediatra/medico per la riammissione a scuola dopo un’assenza per malattia superiore ai 5 giorni. (Fanno eccezione esclusivamente i provvedimenti restrittivi nazionali o locali adottati per fronteggiare specifiche malattie infettive diffusive).
·         Obbligo di giustificazione digitale: L’abolizione del certificato non esonera la famiglia dal dovere di giustificare l’assenza. I genitori sono tenuti a giustificare l’assenza entro e non oltre TRE giorni dal rientro dell’alunno a scuola, esclusivamente tramite le credenziali personali sul Registro Elettronico, indicando la motivazione (es. “motivi di salute” o “motivi familiari”).
 
·         Assenze programmate: Per viaggi o motivi familiari che prevedano un’assenza prolungata e pianificata, i genitori devono presentare una comunicazione scritta preventiva tramite l’apposita modulistica d’Istituto.
Si confida nella consueta e responsabile partecipazione delle famiglie per garantire la tutela del diritto costituzionale all’istruzione di ciascun bambino

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